Il Sindaco con ORDINANZA SINDACALE nr. 69 del 19/12/2019
RACCOMANDA
a) di acquistare i fuochi artificiali “esclusivamente” presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita aventi marcatura “ CE “;
b) di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli;
c) agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.
ORDINA
Per le motivazioni indicate in premessa, a partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 07 gennaio 2020, il divieto di utilizzo di artifizi pirotecnici (petardi, spari, botti) di qualsiasi tipo e determinazione benché in libera vendita, su tutto il territorio comunale, fatta eccezione:
per gli spettacoli autorizzati e tenuti da professionisti di cui all’art. 4 del D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58; per i fuochi d’artificio acquistati nelle rivendite autorizzate, aventi marcatura “CE”, che per qualità e classificazione, presentano “un rischio potenziale estremamente basso ed
un livello di rumorosità basso e/o, comunque, non nocivo per la salute umana e nel rispetto degli animali d’affezione in genere “.
Il rafforzamento del controllo del divieto di vendita, in forma ambulante e/o comunque illecita, di ogni tipo di artifizio pirotecnico, con contestuale immediata rimozione delle baracche eventualmente usate per la vendita.
Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentirne a chiunque l’uso, per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.
Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis.1 del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00.